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Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

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Stato 42 occorrenze

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

5. Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

5. La Banca d'Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.

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7. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'art. 91.

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2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

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5. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 79.

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2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

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7. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 89, concorrono solo ai riparti che venissero eseguiti dopo la presentazione del

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4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'art. 54, commi 1, 2 e

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domande di insinuazione ai sensi del comma 5.

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richiesta, non prima delle consegne ai sensi dell'art. 85.

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facciano richiesta, non prima delle consegne ai sensi dell'art. 73.

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ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.

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1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, determina, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988

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ricevute ai sensi del comma 3 e dell'apertura di succursali all'estero da parte di banche italiane.

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1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, determina, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23

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ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte di banche italiane.

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informazioni, disporne l'apprensione e la vendita. Quest'ultima viene effettuata ai sensi dell'art. 1515 del codice civile.

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3. La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre

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onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto

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3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del

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6. La Banca d'Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli

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1. Con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n

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soggetto a nulla osta della Banca d'Italia, che verifica la rispondenza delle strutture, e a licenza del questore, da rilasciarsi ai sensi dell'art. 115

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delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo.

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e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro. Alla

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considerata capogruppo ai sensi del comma 2.

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ai sensi dell'art. 87, comma 1.

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raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata: a) presso soci e dipendenti; b) presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi

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1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi

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2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del Ministro del tesoro emanati ai sensi del presente decreto legislativo sono

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, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell'art. 38.

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intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19

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creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Si applica l'art. 145 del medesimo testo unico.".

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termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'art. 587 del codice di procedura civile.

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controllate e di quelle sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1, possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria

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beni in possesso della banca, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'art. 86, comma 8, e non risultino inclusi nello stato passivo

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riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante

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operino anche secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente articolo sono tenute alla redazione del bilancio

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, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; c) per "società strumentali

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2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi

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singola banca italiana, sempreché tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 69; e

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previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992

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